stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 6 maggio 1923, n. 1054

Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. (023U1054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/1974)
nascondi
vigente al 19/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  17-6-1923

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1604;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro delle finanze; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Gli Istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.

Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'Istituto tecnico, il corso inferiore dell'Istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'Istituto tecnico, il corso superiore dell'Istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.