stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 599

Concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze. (023U0599)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/09/1988)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-3-1923

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e ad interim per gli affari esteri, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le ragionerie delle Amministrazioni centrali sono uffici del Ministero delle finanze, alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato.

Nell'adempimento delle proprie funzioni, le ragionerie osservano e vigilano perché siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal Ministro delle finanze:

a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;

b) per l'esatto accertamento delle entrate;

c) per la parsimoniosa e corretta gestione dei fondi autorizzati per le spese delle varie Amministrazioni.

Collaborano, inoltre, sotto l'autorità dei singoli Ministri, o dei capi delle Amministrazioni aventi ordinamenti autonomi al regolare andamento dei servizi per quanto si riferisce alla gestione finanziaria e al disimpegno delle attribuzioni di carattere contabile.