Con cui si stabilisce che le funzioni demandate al Consiglio
d'amministrazione dal R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, sono
esercitate per i funzionari delle cancellerie e segreterie
giudiziarie e per gli uscieri giudiziari, dalla Commissione centrale
istituita presso il Ministero della giustizia con l'art. 10 della
legge 13 luglio 1911, n. 720. (023U0277)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)