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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 277

Con cui si stabilisce che le funzioni demandate al Consiglio d'amministrazione dal R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, sono esercitate per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per gli uscieri giudiziari, dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia con l'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720. (023U0277)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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