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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1792

Che estende alle Banche legalmente costituite nel Regno, che operino nelle nuove Provincie, i diritti e privilegi di cui godono gli Istituti bancari costituiti in base alle leggi locali. (022U1792)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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