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REGIO DECRETO 16 novembre 1922, n. 1586

Che estende al limite di L. 8000 la facoltà delle Intendenze di finanza di disporre l'annullamento dei crediti del Fondo per il culto riconosciuti inesigibili. (022U1586)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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