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REGIO DECRETO 9 ottobre 1922, n. 1366

Concernente la semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (022U1366)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  28-11-1922

Art. 5




Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore richieggano che l'atto notorio sia formato davanti al magistrato.