Che autorizza i RR. Istituti superiori di studi commerciali ad
istituire un anno complementare per gli alunni che abbiano compiuto
la durata di corso necessario al conseguimento della laurea
commerciale. (019U1782)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/1919 Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 febbraio 1923, n. 499 (in G.U. 17/03/1923, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)