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REGIO DECRETO 4 agosto 1913, n. 1068

Col quale viene approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio. (013U1068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal:  4-10-1913

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 66 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse e della mediazione e la tassa sui contratti di Borsa;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio di concerto con quelli della grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge predetta, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Nitti - Finocchiaro-Aprile
- Tedesco - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.