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REGIO DECRETO 2 gennaio 1913, n. 453

Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza. (013U0453)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1999)
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Testo in vigore dal:  6-8-1913

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 1 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, che dà facoltà al Nostro Governo di raccogliere e coordinare in testo unico, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti e il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nelle varie leggi generali e speciali riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza e delle altre gestioni affidate alla Cassa medesima, nonché le disposizioni contenute nella legge stessa;
Veduto l'art. 10 dell'altra legge 18 giugno 1911, n. 543, che dà facoltà di comprendere nel coordinamento del testo unico anche le disposizioni contenute nella legge stessa e in quelle altre che fossero approvate durante la compilazione del testo unico medesimo;
Sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, e degli Istituti di previdenza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, visto d'ordine Nostro dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno e dal ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.