Che proroga fino al 31 maggio 1912 la disposizione contenuta nei RR.
decreti 13 ottobre 1911, n. 1296, e 24 dicembre 1911, n.1365, sulla
tassa straordinaria che gli istituti di emissione devono pagare allo
Stato. (012U0069)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1912
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)