stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 15 febbraio 1912, n. 69

Che proroga fino al 31 maggio 1912 la disposizione contenuta nei RR. decreti 13 ottobre 1911, n. 1296, e 24 dicembre 1911, n.1365, sulla tassa straordinaria che gli istituti di emissione devono pagare allo Stato. (012U0069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi