Col quale viene prorogata fino al 31 marzo 1912 la disposizione
contenuta nel R. decreto 13 ottobre 1911, n. 1296, pel quale la tassa
straordinaria che gli istituti di emissione dovranno pagare nella
eccedenza di circolazione prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 21
della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico) sarà uguale
all'intera ragione dello sconto. (011U1365)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1912
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)