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REGIO DECRETO 21 dicembre 1911, n. 1395

Col quale viene prorogata fino al 1° luglio 1912 la facoltà concessa al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. (011U1395)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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