Col quale viene prorogata fino al 1° luglio 1912 la facoltà concessa
al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12,
concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del
28 dicembre 1908. (011U1395)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1912
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)