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REGIO DECRETO 12 febbraio 1911, n. 297

Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale. (011U0297)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
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vigente al 04/12/1914
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Testo in vigore dal:  6-5-1911 al: 12-6-1990
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al regolamento approvato con R. decreto 19 settembre 1899, n. 394, e modificato successivamente con RR. decreti 29 dicembre 1901, n. 566, 2 agosto 1902, n. 360 e 21 agosto 1902, n. 406, è sostituito l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Luzzatti.

Visto, Il guardasigilli: Fani.