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REGIO DECRETO 14 aprile 1910, n. 196

Che parifica il «Registro nazionale» per la visita e classificazione delle navi, sedente in Genova, al «Registro italiano» agli effetti dei provvedimenti a favore della marina mercantile. (010U0196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/05/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-5-1910 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina, in data 23 dicembre 1909, col quale, ai sensi dell'art. 78, capoverso, del Codice per la marina mercantile, le visite e perizie fatte alle navi ed ai galleggianti dal «Registro nazionale», sedente in Genova, furono considerate equivalenti alle visite e perizie ufficiali per ogni effetto;

Vista la domanda in data 13 luglio 1909 del Comitato promotore del «Registro nazionale» predetto;

Visti gli articoli 2, primo capoverso, e 14 della legge 23 luglio 1896, n. 318 sui provvedimenti a favore della marina mercantile:

Sentiti il Consiglio superiore della marina mercantile e il Comitato per l'esame dei progetti di navi;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il «Registro nazionale» per la visita e la classificazione delle navi, sedente in Genova, è pareggiato al «Registro italiano» per gli effetti delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318 e delle disposizioni della legge 16 maggio 1901, n. 176 sui provvedimenti a favore della marina mercantile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Leonardi-Cattolica.

Visto, Il guardasigilli: Fani.