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REGIO DECRETO 3 febbraio 1898, n. LII (52)

Che sospende la riscossione del dazio sulle farine greggie nel comune di Roma. (9800052R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1898
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Testo in vigore dal:  29-3-1898

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione, in data 24 gennaio 1898, del consiglio comunale di Roma, con la quale si propone l'abolizione del dazio comunale sulle farine greggie, attualmente riscosso in virtù della tariffa daziaria vigente nella detta città;
Riconosciuta l'opportunità di assecondare la proposta; con che ne siano limitati gli effetti a tutto il 31 maggio prossimo venturo, a parità di quanto è stato fatto per la riduzione del dazio di confine sul grano e sui suoi derivati;
Visto l'art. 6 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 che delega all'amministrazione dello Stato la riscossione dei dazi interni di consumo della città di Roma per il decennio 1891-1900;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito

il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata e resa esecutoria la deliberazione 24 gennaio 1898 del consiglio comunale di Roma, che abolisce il dazio comunale sulle farine greggie, introdotte nel comune chiuso per la fabbricazione del pane ordinario, riservata la questione dell'ente che dovrà sostenere l'onere della diminuita riscossione.