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REGIO DECRETO 21 marzo 1897, n. 147

Col quale gli Ufficiali generali e colonnelli del genio militare, collocati a riposo od in posizione di servizio ausiliario, possono essere abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere civile. (097U0147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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