Col quale gli Ufficiali generali e colonnelli del genio militare,
collocati a riposo od in posizione di servizio ausiliario, possono
essere abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere civile.
(097U0147)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1897
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)