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REGIO DECRETO 7 gennaio 1897, n. XXVII (27)

Che modifica gli articoli 1 e 3 del regio decreto 4 gennaio 1891, n. IV, relativo ai conservatori riuniti in Siena. (9700027R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1897
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Testo in vigore dal:  28-2-1897

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro regio decreto 4 gennaio 1891, con cui furono riuniti in un solo istituto gli antichi due educatori femminili di Santa Maria Maddalena e di San Raimondo in Siena;
Riconosciuta la convenienza di semplificare l'amministrazione del predetto istituto e di riunire anche i patrimoni dei due cessati enti, come già ne furono riunite le rendite e la funzione educativa e scolastica;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. Gli articoli 1 e 3 del regio decreto 4 gennaio 1891, n. IV parte «supplementare», sono modificati nel modo seguente:

Art. 1



Art. 3. - Le rendite dei due patrimoni di Santa Maria Maddalena e di San Raimondo, la cui consistenza patrimoniale resta accertata in base agli stati patrimoniali nei rispettivi rendiconti del 1890, ed i quali riuniti formano ora il patrimonio del nuovo istituto, serviranno al mantenimento di questo che avrà nome «Conservatori femminili riuniti di Siena».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1897.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 8 febbraio 1897.

Reg. 209. Atti del Governo a f. 106. G. Cappiello.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Costa.

E. Gianturco.