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REGIO DECRETO 24 maggio 1896, n. CXCVII (197)

Che istituisce quattordici sezioni elettorali per il collegio di probiviri per industrie tessili in Salerno. (9600197R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/11/1905)
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Testo in vigore dal:  17-11-1905
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie, ed il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;
Veduto il regio decreto del 20 ottobre 1895, n. CCLI, (parte supplementare), che istituisce un collegio di probiviri per le industrie tessili, con sede in Salerno;

Sulla

proposta del Nostro ministro di agricoltura, industrie e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono istituite quattordici sezioni elettorali per il collegio di probiviri per le industrie tessili con sede in Salerno: una sezione elettorale per i produttori delle industrie suddette (compresi, ai termini dell'art. 14 della legge 15 giugno 1893, n. 295, i direttori e gli amministratori di fabbriche riguardanti le industrie tessili) e tredici sezioni elettorali per gli operai addetti alle industrie stesse.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 18 settembre 1905, n. CCCIII (303) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In modificazione di quanto venne stabilito con R. decreto 24 maggio 1896, n. CXCVII (parte supplementare) le sezioni elettorali del Collegio di probi-viri per le industrie tessili con sede in Salerno, sono stabilite come segue: Parte di provvedimento in formato grafico".