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REGIO DECRETO 16 aprile 1896, n. CXXXII (132)

Che autorizza il comune di Firenze a riscuotere alla introduzione in città un dazio di consumo su alcuni generi. (9600132R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1896
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Testo in vigore dal:  13-5-1896

Art. 1

Che autorizza il comune di Firenze a riscuotere alla introduzione in città dell'amido, della carta, dei cartoni, dei lavori di cartonaggio, delle vetrerie e cristallerie, delle porcellane, terraglie e maioliche un dazio di consumo nella misura indicata nella seguente tariffa:

TARIFFA.

1. Amido. al quintale L. 5.00

Si comprendono in questa voce l'amidone, l'amido in polvere non profumato, e il lucido per biancheria.

2. Carta speciale e lavori in cartonaggio al quintale L. 2.00.

Si comprendono in questa voce: le carte lucide o patinate e quelle dorate o argentate, la carta da lettere in scatole e le buste di qualunque formato, la carta con intestazioni o anche stampata in tipografia o litografia in forma di moduli, i libri o registri commerciali, amministrativi e simili, le agende o libri di memorie, i taccuini e simili, i campionari e gli album da disegno comunque rilegati ed ornati, i cartoncini preparati per la fotografia, i biglietti da visita, le bordure e le guarnizioni di carta e tutti i lavori di cartonaggio tanto greggi quanto guarniti, come scatole, campionari, cartelle, ecc.

3. Carta da scrivere, da disegno, da stampa, da involti, cernaglia e cartoni al quintale L. 0,50

Si comprendono in questa voce: la carta bianca e colorata di qualunque specie non nominata nella voce precedente, quella verniciata ed incollata sopra tessuti, e i cartoni tanto fini quanto ordinari di pesto, di legno, di cuoio, di paglia e di altro impasto.

Sono esenti da dazio, gli stampati e le carte di modello speciale per uso delle amministrazioni dello Stato, la carta bollata, la carta a striscie per uso dei telegrafi, i libri e le carte interamente scritte o stampate, la carta smerigliata, vetrata e insetticida, la carta senapata, e tutte le carte preparate per uso terapeutico e quelle da macero.

4. Lavori di vetro e di cristallo (1) al quintale L. 2.00

Deve intendersi il vetro ed il cristallo lavorato in qualsiasi modo e per qualunque uso.

Sono esenti da dazio i fiaschi, le damigiane, le fiasche e le fiaschette con o senza veste, le bottiglie di vetro nero od oscuro, le lenti, le conterie e i cristalli da orologio, le macchine da gassosa ed i sifoni, gli isolatori, i bicchieri ed i reomotori per uso telegrafico, e finalmente i lavori di vetro e di cristallo esclusivamente attinenti al vestiario ed all'ornamento delle persone.

5. Porcellane e terraglie bianche e decorate di ogni specie e maioliche artistiche (1). . . al quintale L. 3.00

Sono esenti da dazio gli isolatori telegrafici.

6. Stoviglie e vasellami di maiolica e di
gres (1) al quintale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.50
7. Stoviglie e vasellami di terra cotta (1) al quintale L. 0.50.

Firmato UMBERTO - Contrassegnato Branca - Visto G. Costa.

Registrato alla Corte dei Conti addì 24 aprile 1896.

Reg. 205. Atti del Governo a f. 146.

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(1) Quando trattasi di oggetti che s'introducono in città da proprietario insieme al mobiliare di casa ed esclusivamente per cambiamento di domicilio e per proprio uso, sono esenti da dazio.