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REGIO DECRETO 2 aprile 1896, n. CXX (120)

Che istituisce ventitre sezioni elettorali per il collegio di probi viri per l'industria della seta con sede in Como. (9600120R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/1896
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Testo in vigore dal:  15-5-1896

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi viri per le industrie, ed il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;
Veduto il regio decreto del 31 agosto 1895, n. CCXX (parte supplementare), che istituisce in Como un collegio di probi viri per la industria della seta;

Sulla

proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono istituite ventitre sezioni elettorali per il collegio di probi viri per l'industria della seta con sede in Como: una sezione elettorale per i produttori della industria suddetta (compresi, a termini dell'art. 14 della legge 15 giugno 1893, n. 295, i direttori e gli amministratori di fabbriche e imprese industriali riguardanti la manifattura della seta) e ventidue sezioni elettorali per gli operai addetti alla industria stessa.