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REGIO DECRETO 30 gennaio 1896, n. XXXI (31)

Che autorizza il comune di Verona ad esigere un dazio addizionale superiore al 50 per cento del governativo all'introduzione in città dell'uva e delle bevande alcooliche, in luogo ed a compensazione della tassa di minuta vendita, entro cinta, delle bevande vinose e di quelle spiritose. (9600031R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1896
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Testo in vigore dal:  4-3-1896

Art. 1


Che autorizza il comune di Verona ad esigere un dazio addizionale superiore al 50 per cento del governativo all'introduzione in città dell'uva e delle bevande alcooliche, in luogo ed a compensazione della tassa di minuta vendita, entro cinta, delle bevande vinose e di quelle spiritose, come dalla seguente tariffa:

Uva in quantità maggiore di cinque chilogrammi,
al quintale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.50
Alcool ed acquavite fino a 59 gradi
dell'alcoolometro centesimale di Gay-Lussac, al
quintale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6.00
Alcool ed acquavite a più di 59 gradi, e
liquori, al quintale . . . . . . . . . . . . . . » 10.00
Alcool ed acquavite in bottiglie, l'una . . . . . . » 0.20

Firmato UMBERTO - Contrassegnato Boselli - Visto Calenda.

Registrato alla Corte dei Conti addì 12 febbraio 1896.

Reg. 204. Atti del Governo a f. 122.