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REGIO DECRETO 22 settembre 1895, n. 664

Che modifica l'articolo 32, ultimo comma, del Regolamento per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale. (095U0664)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1895
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Testo in vigore dal:  8-12-1895

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 32 del Regolamento per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo 32 ultimo comma del Regolamento per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 10 giugno 1889, n. 6107 (Serie 3ª) è così modificato:

«L'apertura degli esami, i quali avranno luogo quando il Governo ne riconosca l'opportunità, sarà annunziata tre mesi prima con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nel foglio degli annunzi legali della provincia e nell'albo pretorio, tosto che i Sindaci ne avranno ricevuta partecipazione dalla Prefettura.»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 22 settembre 1895.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.