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REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636

((Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità)).(039U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (in G.U. 07/09/1939, n. 209).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
Testo in vigore dal:  1-5-1939

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, per la istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per urgenti misure di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, disciplinate dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, sono modificate in conformità a quanto stabiliscono gli articoli seguenti.

L'assicurazione obbligatoria per la maternità, di cui al citato R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dall'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità regolata dal presente decreto.