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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 121



Il giuocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle e numeri, quando non sia concorso nella impresa e nella organizzazione della lotteria e dei prestiti di cui all'articolo 118 è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 19, comma 5, lettera b)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 6) che l'abrogazione del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dell'art. 19 della suindicata legge.