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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998
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Art. 117



È proibita la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.
Colui che offre la riffa è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 50 mila.
Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è aumentata.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 19, comma 5, lettera b)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 6) che l'abrogazione del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dell'art. 19 della suindicata legge.