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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  15-1-2000
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Art. 116



È vietata qualunque operazione che nei modi o nelle forme indicate nelle disposizioni seguenti abbia per oggetto la cessione di obbligazioni di prestiti a premio autorizzati nella Repubblica, ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.
Agli effetti della disposizione precedente si intende vietata tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quando la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per essi stabiliti. Si intendono altresì vietate le operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsiasi natura e provenienza.
Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo
((è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni))
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Se il premio è di valore rilevante la pena è raddoppiata.