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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  30-7-1966
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Art. 113

((È proibito come violazione del monopolio dello Stato il lotto clandestino esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.
Agli effetti della precedente disposizione s'intende proibito qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giuocatori di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o simile al lotto pubblico.
Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo è punito con la reclusione da 1 a 8 mesi e con la multa da lire 50 mila a lire 250 mila.
Nel caso di abitualità o professionalità nel reato, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione del lotto clandestino, è punito soltanto con la multa da lire 5 mila a lire 10 mila.))