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REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936, n. 1694

Approvazione dell'Accordo tra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936-XIV, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi. (036U1694)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 gennaio 1937, n. 132 (in G.U. 26/02/1937, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  7-10-1936

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala, stipulato in data 6 giugno 1936 in Guatemala, mediante scambio di Note, per regolare le relazioni di navigazione e di commercio fra i due Paesi;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi.