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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1827

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  26-10-1935

Art. 124



Le quote di concorso e le somme comunque devolute ad incremento dei conti individuali degli iscritti, le pensioni, nonché gli assegni, i sussidi e le indennità da corrispondersi come prestazioni assicurative in forza del presente decreto non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile.

Sono esenti dalla tassa di successione le somme dovute agli eredi e beneficiari, ai termini del presente decreto.