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REGIO DECRETO-LEGGE 19 settembre 1935, n. 1836

Organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra. (035U1836)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1936, n. 147 (in G.U. 13/02/1936, n.36).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1962)
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Testo in vigore dal:  30-10-1935

Art. 25



Ai lavori, di cui agli articoli 8 e 12, relativi al naviglio mercantile da iscriversi nel naviglio ausiliario dello Stato od occorrente per le operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate sarà provveduto coi fondi stanziati sul capitolo del bilancio del Ministero della marina relativo alle spese per nuove costruzioni (parte ordinaria).

Ai lavori, di cui agli stessi articoli, relativi al naviglio mercantile da traffico sarà provveduto a carico di apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero delle comunicazioni.