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REGIO DECRETO-LEGGE 19 settembre 1935, n. 1836

Organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra. (035U1836)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1936, n. 147 (in G.U. 13/02/1936, n.36).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1962)
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Testo in vigore dal:  30-10-1935

Art. 18



Agli effetti del primo comma dell'art. 16, apposita tabella, da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le comunicazioni, stabilirà il grado militare temporaneo da assegnare al personale della Marina mercantile imbarcato sul naviglio ausiliario, in rapporto alle funzioni esercitate a bordo.

Al conferimento dei gradi provvedono il Ministero della marina e le autorità militari nei modi e nelle forme prescritte dalle disposizioni vigenti.

Il personale imbarcato, che già rivesta un grado nei ruoli della forza in congedo della Regia marina, assume senz'altro tale grado, qualora esso sia superiore od uguale a quello che gli spetterebbe per le funzioni esercitate a bordo. In caso contrario è assegnato il grado militare corrispondente alle funzioni esercitate a bordo.

Il grado conferito a titolo temporaneo può essere inoltre, a giudizio del Ministero della marina, confermato per tutta la durata della mobilitazione per coloro che debbono continuare a prestare servizio nella Regia marina anche quando cessino le ragioni che hanno dato titolo al conferimento del grado stesso, purché esso sia stato ricoperto per un periodo di almeno sei mesi, o in considerazione di speciali meriti.