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REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1935, n. 1293

Temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325. (035U1293)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1936, n. 111 (in G.U. 07/02/1936, n. 31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))