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REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1404

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 835 (in G.U. 12/06/1935, n. 137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  31-8-1956
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Art. 31

((Alle autorità di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorità, è fatto divieto di indicare fra i precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui all'art. 29, ultimo comma, attestante l'avvenuto riadattamento sociale del minorenne))
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((Informazioni della pubblica sicurezza.))