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REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1404

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 835 (in G.U. 12/06/1935, n. 137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  28-2-2003
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Art. 24



Per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento, è ammessa una riabilitazione speciale, che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.

Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora i 25, e non è tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il Tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda dell'interessato, su richiesta del pubblico ministero, o anche d'ufficio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nell'officina, in pubblici o privati istituti, nelle organizzazioni della Gioventù italiana del Littorio, dei Fasci giovanili di combattimento, dell'Opera nazionale del dopolavoro e delle associazioni sportive. (12)

Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione.

Se in un primo esame appare insufficiente la prova dell'emenda, il Tribunale può rinviare l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore.

Il Tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, senza assistenza di difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la patria potestà o la tutela e il minore.

Il provvedimento di riabilitazione è annotato nelle sentenze riguardanti il minore
((...))
. Copia di esso è trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonché alle rispettive autorità provinciali di P. S.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))
.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale.

Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dell'art. 600 del Codice di procedura penale.

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AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 luglio 1979, n. 95 (in G.U. 1ª s.s. 1/8/1979, n. 210), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo "nella parte in cui non prevede - nel caso di minore residente all'estero - la competenza del tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha avuto la sua ultima dimora abituale prima di trasferirsi all'estero".