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REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1187

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza. (034U1187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 aprile 1935, n. 568 (in G.U. 13/05/1935, n. 112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1961)
Testo in vigore dal:  14-8-1934

Art. 34



Alla « Cassa ufficiali » è conferita personalità giuridica. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministro per le finanze.

L'amministrazione della « Cassa ufficiali » e il controllo sulle operazioni e sui bilanci, sono rispettivamente attribuiti al Consiglio e al Comitato di cui al precedente art. 27.