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REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1187

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza. (034U1187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 aprile 1935, n. 568 (in G.U. 13/05/1935, n. 112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1961)
Testo in vigore dal:  18-5-1957
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti la Regia guardia di finanza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituita per i sottufficiali della Regia guardia di finanza la posizione di servizio sedentario.
((3a))


Potranno godere di tale posizione 160 marescialli maggiori e 190 altri sottufficiali di minor grado, compresi nel contingente generale del Corpo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1710.

I sottufficiali della posizione di servizio sedentario saranno adibiti presso i Comandi del Corpo e ai servizi interni delle dogane o alla reggenza di uffici doganali di ultima classe.
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AGGIORNAMENTO (3a)

La L. 17 aprile 1957, n. 260 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La posizione di servizio sedentario per i sottufficiali della Guardia di finanza, istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, è soppressa".