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REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 1771

Approvazione della proroga al 1° giugno 1934 del «Modus vivendi» di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927. (033U1771)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 gennaio 1934, n. 236 (in G.U. 28/02/1934, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  1-12-1933

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 1° giugno 1934 del «Modus vivendi» di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 ed approvato con legge 7 giugno 1928, n. 1279;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata la proroga al 1° giugno 1934 del «Modus vivendi» di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933.