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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (033U1578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1934, ad eccezione delle disposizioni degli artt. 98, 99, commi primo, quarto e sesto e dell'art. 101, commi secondo e terzo, che entrano in vigore il 05/12/1933.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 (in G.U. 30/01/1934, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  8-5-1940
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Art. 26



Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:

a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;

b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa;

c) i professori di ruolo delle Università del Regno o degli Istituti superiori ad esse equiparati, dopo due anni d'insegnamento.
((d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale;

e) coloro che per almeno dodici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali i capi della Corte d'appello attestino che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell'esercizio delle funzioni))
.

Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazioni di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite nell'articolo 31.

Coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l'autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione dalle funzioni medesime.