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REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1933, n. 1345

Cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture. (033U1345)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 gennaio 1934, n. 48 (in G.U. 01/02/1934, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/1953)
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Testo in vigore dal:  11-11-1933

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare la cessione della provvista nelle cambiali tratte;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze. Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nella cambiale tratta, che non debba essere presentata all'accettazione, e in ogni altra cambiale tratta per l'eventualità che non venga accettata, il traente può, nei limiti dell'importo della cambiale, cedere mediante clausola inserita nel contesto del titolo il credito derivante da fornitura di merci che egli ha verso il trattario. La clausola deve contenere, a pena di nullità, la data e il numero della fattura relativa alla fornitura di merci.

Nel caso di cambiale emessa all'ordine dello stesso traente la clausola di cessione può essere inserita nella prima girata.

La cessione non può dal traente essere fatta se non a favore di una banca o di un banchiere, ma giova a tutti i successivi giratari.