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REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1933, n. 264

Unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. (033U0264)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 giugno 1933, n. 860 (in G.U. 25/07/1933, n. 171).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/1951)
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Testo in vigore dal:  27-4-1933

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e successive modificazioni;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla unificazione degli istituti di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 1° luglio 1933, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, è esercitata esclusivamente dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la quale assume la denominazione di «Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», salvo quanto dispone l'art. 4 del presente decreto e ferme restando le eccezioni stabilite dal 1° comma dell'art. 18 della legge predetta, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le corporazioni sarà stabilito l'ordinamento dell'Istituto nazionale predetto; con detto ordinamento saranno istituite sezioni su base mutua per la gestione dell'assicurazione di quelle categorie di industrie che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni.

A dette sezioni si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 19 della legge predetta, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.