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REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1931, n. 1223

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (031U1223)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1710 (in G.U. 26/01/1932, n. 20).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
Testo in vigore dal:  9-10-1931

Art. 6



All'art. 5 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, è aggiunto il seguente comma:
«Si considera del pari rescissa di diritto la rafferma triennale cui siano vincolati i militari, all'atto in cui compiono il 20° anno di servizio».