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REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1927, n. 798

Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono. (027U0798)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 dicembre 1928, n. 2838 (in G.U. 28/12/1928, n.301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/1942)
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Testo in vigore dal:  16-8-1942
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Art. 17

((In ogni provincia è istituita una Commissione di vigilanza composta del consigliere di prefettura addetto al servizio dell'assistenza e beneficenza, del medico provinciale, di un delegato della Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di un delegato dell'Amministrazione provinciale e dei direttori delle cliniche pediatrica e dermositilopatica, dove esistano, o, in mancanza, di un medico specializzato.

La Commissione è nominata con decreto dal prefetto, che ne designa il presidente, e dura in carica un biennio.

Essa deve visitare almeno una volta ogni bimestre, i brefotrofi, le case di recezione e gli analoghi istituti che provvedono all'assistenza degli illegittimi.

Di tutti gli accertamenti eseguiti la Commissione fa un particolareggiato rapporto al prefetto, il quale riferisce al Ministero dell'interno, indicando i provvedimenti eventualmente adottati.

Il Ministero dell'interno dispone ispezioni periodiche sul servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi))
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