stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 46

Disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato. (026U0046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/1926)
Testo in vigore dal:  1-1-1926

Art. 17



All'articolo 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, sono aggiunti i seguenti commi:

«Il collocamento fuori ruolo è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

«Nella tabella organica cui appartengono i funzionari fuori ruolo saranno lasciati complessivamente scoperti tanti posti quanti sono i funzionari nell'indicata posizione.

«Nulla è innovato alle vigenti disposizioni che autorizzano a provvedere, nei riguardi dei Presidenti e Consiglieri di Stato, nelle forme di cui all'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304».