stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 30 agosto 1925, n. 1621

Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno. (025U1621)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/1925
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1926, n. 1263 (in G.U. 28/07/1926, n. 173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/07/1992)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-7-1992
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Non si può procedere al sequestro o pignoramento ed in genere, ad atti esecutivi su beni mobili od immobili, navi, crediti, titoli, valori, e ogni altra cosa spettante ad uno Stato estero, senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

Le procedure in corso non possono essere proseguite senza la detta autorizzazione.

Le disposizioni suddette si applicano soltanto a quegli Stati, che ammettono la reciprocità, la quale deve essere dichiarata con decreto del Ministro.

Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l'autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa. (2)
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio 1963, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 20/07/1963, n. 194), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo, in riferimento all'art. 113 della Costituzione.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 15 luglio 1992, n. 329 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/1992, n. 31), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno Stato estero diversi da quelli che, secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non sono assoggettabili a misure coercitive".