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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (023U3267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
L'Errata-Corrige (in G.U. 31/05/1924, n. 128) ha modificato il tipo di provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
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Testo in vigore dal:  15-3-1975
aggiornamenti all'articolo

Art. 24



Il propretario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nell'ammenda da L. 3 a L. 25 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a L. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito. (1)
((9))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le pene pecuniarie comminate nel presente articolo sono elevate nella misura del quintuplo.
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 1 marzo 1975, n. 47 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le ammende di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono ulteriormente elevate di quaranta volte dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603.
Tali ammende sono ulteriormente elevate nel minimo a L. 100.000 e nel massimo a L. 500.000 per ogni decara o frazione di decara per la inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'articolo 9".