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REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1923, n. 3176

Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili. (023U3176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1924
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 gennaio 1926, n. 753 (in G.U. 14/05/1926, n. 111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1926)
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Testo in vigore dal:  14-5-1926
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((VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli interni e per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per i lavori pubblici e per le poste ed i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:))

Art. 1

((I pubblici servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili non possono essere instituiti se non previa concessione del Governo del Re.

Tali concessioni possono essere fatte soltanto a cittadini o Enti pubblici italiani o a società commerciali italiane che dimostrino di avere la capacità tecnica e finanziaria necessarie, che siano costituite da soci in maggioranza cittadini italiani, se in accomandita, e, se anonime, che abbiano il Consiglio di amministrazione formato per due terzi da cittadini italiani, fra i quali devono essere scelti il presidente ed il consigliere delegato, ed il cui capitale appartenga realmente per due terzi almeno a cittadini italiani.

In ogni caso la direzione amministrativa e tecnica dell'azienda deve essere affidata a cittadini italiani.

È data facoltà al Governo di concedere annue sovvenzioni ai concessionari dei pubblici servizi esercitati mediante aeromobili, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio o con leggi speciali, nella misura e nei modi fissati dal regolamento che sarà emanato d'accordo col Ministero delle finanze.

I servizi pubblici internazionali a mezzo di aeromobili sono regolati da apposite convenzioni.

Le concessioni per l'esercizio dei pubblici servizi mediante aeromobili si fanno per un periodo di tempo determinato dagli atti delle medesime, ma non possono essere fatte per un periodo eccedente dieci anni.

Potranno rinnovarsi prima della scadenza, osservate le norme per le nuove concessioni. In tutti gli altri casi si provvede con legge.

Le concessioni possono in ogni tempo essere revocate, quando, a giudizio dell'Amministrazione, ciò sia richiesto da cause di pubblica utilità o da ragioni di pubblico servizio.

Le concessioni saranno condizionate al diritto da parte del Governo di avvalersi, ove lo creda opportuno, del trasporto gratuito, sull'aeromobile, di pieghi postali contenenti corrispondenze epistolari (lettere e cartoline) secondo norme da stabilirsi dal Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le poste ed telegrafi))
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