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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 3 maggio 2018, n. 59

Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (18G00083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2018
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Testo in vigore dal:  19-6-2018

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», ed in particolare l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare l'articolo 2, comma 138, 139, 140 e 141;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, concernente regolamento di riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2007, supplemento ordinario n. 153, ed in particolare la classe di laurea L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 9 luglio 2007, supplemento ordinario n. 155, ed in particolare la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui all'allegato al medesimo decreto;
Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;
Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell'istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 giugno 1999;
Considerata la necessità di adeguare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, alla luce del riordino degli ordinamenti didattici universitari di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Ritenuto necessario introdurre modifiche al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, nonché aggiornamenti alla disciplina riguardante le scuole superiori per mediatori linguistici, valutata la normativa di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Ritenuto altresì necessario prevedere la facoltà per le scuole superiori per mediatori linguistici, riconosciute da almeno 6 anni e previo apposito accreditamento, di attivare corsi di diploma di secondo ciclo di durata biennale, equipollenti ai soli fini professionali e concorsuali alla classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94);
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 giugno 2017;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 2018;
Vista la nota del 19 marzo 2018 prot. n. 1301 con la quale viene data la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali;

Vista

la nota del 20 marzo 2018, prot. n. 1335, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle scuole superiori per mediatori linguistici di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- La legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori» è pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 1986, n. 250.
- Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cuialla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- La legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno» è pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2002, n. 173, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- La legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale» è pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2006, n. 21.
- Si riporta l'articolo 2, commi da 138 a 141 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230:
«Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - (Omissis).
138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.
140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
b) i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
(Omissis).».
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240» è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2012, n. 57.
- Il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante «Regolamento di riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127» è pubblicato nella Gazz.
Uff. 22 marzo 2002, n. 69.
- Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266.
- Il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie» è pubblicato nella Gazz. Uff., Serie Generale, n. 155 del 6 luglio 2007, Suppl. Ordinario n. 153.
- Il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», è pubblicato nella Gazz. Uff., Serie Generale, n. 157 del 9 luglio 2007, Suppl. Ordinario n. 155.
- Il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, «Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla L. 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della L. 15 maggio 1997, n. 127» è pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2002, n. 69.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.