stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 223

Istituzione di un contributo stabile all'lstituto della Enciclopedia italiana. (24G00009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2024
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  30-1-2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonché al fine di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni, al medesimo Istituto è concesso un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. In merito alle attività finanziate ai sensi del comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il comma 199 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014:
«199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»