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LEGGE 28 novembre 2023, n. 201

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonchè disposizioni in materia di termini legislativi. (23G00210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2024
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Testo in vigore dal:  6-1-2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di associazioni professionali
a carattere sindacale tra militari
1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 9 della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante: «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022, n. 110, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni). - 1.-14. (omissis)
15. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
16.-18. (omissis).».