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LEGGE 12 aprile 2022, n. 33

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore. (22G00041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2022
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Testo in vigore dal:  13-5-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria
1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
3. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
5. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.
6. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
7. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) è pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.
- Si riporta il secondo comma dell'art. 142 del regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, S.O. n. 283:
«Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti d'istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola.»